KOSMOS A.D.R. - Tariffe e Costi della Procedura di Mediazione Obbligatoria



Tariffe e Costi della Procedura di Mediazione

Guida alla Procedura di Mediazione

Contributo fisso procedura di Mediazione: € 40,00 + iva ad personam.

TABELLA DELLE INDENNITA' MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Valore della Lite Spesa (per ciascuna parte, oltre IVA) Spese di Mediazione senza parte convocata (oltre IVA)
fino a Euro 1.000 Euro 43,35 Euro 40,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 86,70 Euro 50,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 160,00 Euro 50,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 240,00 Euro 50,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 400,00 Euro 50,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 666,70 Euro 50,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 1.000,00 Euro 50,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.00 Euro 1.900,00 Euro 50,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 2.600,00 Euro 50,00
Oltre Euro 5.000.000 Euro 4.600,00 Euro 50,00

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE – TABELLA INDENNITA’


1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
b) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, deve essere ridotto ad euro 40,00 oltre IVA per il primo scaglione e ad euro 50,00 oltre IVA per tutti gli altri scaglioni.
5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
8. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
9. In caso di accordo ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. L’Organismo ed il mediatore designato, nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, non possono comunque rifiutarsi in nessun caso di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

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